Norme portabici: facciamo il punto

Ci siamo riservati qualche settimana di tempo prima di addentrarci nel merito delle due circolari emanate dal Ministero dei Trasporti, redatte con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la circolazione sulle strade, ma che hanno invece scatenato le ire di ciclisti e produttori. Il caos, al momento, pare sia stato risolto. Stiamo parlando delle circolari apparse tra settembre e ottobre 2023 riguardanti nuove normative atte a regolamentare i carichi sporgenti posteriormente ai veicoli, fra i quali rientrano anche i portabici, sia quelli agganciati al portellone sia al gancio traino

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Caricare la propria bici in auto per concedersi una epica pedalata estiva lungo i tornanti alpini o più semplicemente per abbandonarsi rapidamente alle spalle il traffico cittadino è un’esperienza comune a molti ciclisti. Non tutte le auto però offrono spazio a sufficienza per un carico all’interno, rendendo così necessaria l’installazione di un portabici esterno, azione quasi inevitabile nel caso dei biker con le loro ben più ingombranti MTB.

Le norme in oggetto riportavano:

  • La lunghezza non deve superare 1,20 m, incluse le bici trasportate.
  • La larghezza non deve superare quella dell’autoveicolo, incluse le bici (la prescrizione si richiama all’art. 164 c. 3 del Codice della Strada: “pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo”). La larghezza del veicolo non include gli specchi retrovisori.
  • L’altezza non deve superare 2,50 m, sempre incluse le bici.
  • Se il portabici e le bici installate ostruiscono anche parzialmente i dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva (luci di posizione, di stop, frecce, ecc.) devono essere installati dispositivi supplementari ripetitori, omologati e corrispondenti a quelli previsti sul veicolo. I dispositivi originali devono essere dotati di inserimento/disinserimento automatico mediante l’inserimento o il disinserimento della spina per l’alimentazione delle luci ausiliarie ripetute sul portabici; inoltre devono essere occultati, qualora sia consentito dalle caratteristiche costruttive del veicolo.
  • In caso di ostruzione anche parziale della targa, è necessario applicare la targa ripetitrice (art. 100 CdS) con le modalità previste per il carrello appendice. In tali casi, sono necessarie la visita e prova da parte degli Uffici della Motorizzazione Civile e l’aggiornamento del documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo (art. 78 CdS e art. 236 del regolamento di esecuzione). La Motorizzazione riporterà nel duplicato del documento la dicitura “installabile struttura portabiciclette marca x tipo y”.
  • Se non è necessario ripetere la targa posteriore e i dispositivi luminosi, il portabici incluse le bici costituiscono carico sporgente e dovranno essere montati uno o due speciali pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale retroriflettente (art. 164 c. 6 CdS e art. 361 Regolamento di esecuzione).

Le nuove norme non penalizzano quindi i portabici in sé, ma l’ingombro che creano a discapito della sicurezza durante la circolazione. Imponendo una larghezza massima del connubio bici-portabici, non superiore a quella dell’autovettura (esclusi i retrovisori esterni), solo auto di grandi dimensioni e i monovolume sarebbero in regola. Uniche soluzioni, entrambe assurde, parrebbero disfarsi del portabici a sbalzo, sebbene rientri nei propri standard di omologazione, o addirittura sostituire l’auto.

Da far notare che nessuna novità è mai stata prevista invece per i portabici applicati sul tetto, ma per via della posizione, sono raramente impiegati, in quanto impediscono, per esempio, di entrare in parcheggi pubblici coperti, box auto privati o traghetti.

Qualora il portabici e le bici trasportate ostacolino la visibilità delle luci e della targa (ovvero nella maggior parte dei casi), dicevamo, è necessario installare dispositivi ripetitori supplementari ed effettuare un collaudo presso gli Uffici della Motorizzazione Civile per fare aggiornare il documento di circolazione e proprietà. Nel caso, poi, si dovesse sostituire il portabici inserito nel libretto della vettura con un portabici di tipo diverso, si dovrebbe tornare alla Motorizzazione per riaggiornare i documenti, con ulteriori spese e impegno di tempo.

Pesanti sanzioni previste per chi, in sede di controllo da parte delle Forze dell’Ordine, fosse risultato fuori legge. Come prevedibile, sono scaturite forti lamentele in quanto trattasi di norme estremamente stringenti: i ciclisti dall’oggi al domani si sono trovati nell’impossibilità di usare la loro attrezzatura, senza nemmeno un periodo di tempo adeguato per mettersi in regola. D'altra parte i costruttori dei portabici hanno visto bandire i propri prodotti. Di fronte a questa situazione, sono stati mossi ricorsi presso il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), ma subito respinti per mancanza di danno evidente poiché, a lato pratico, non sono mai state sanzionate vetture.

Una postilla cita inspiegabilmente che gli stranieri che vengono in Italia, possono circolare liberamente con una vettura dotata di portabici che non rispetta le nuove norme. Se la motivazione alla base è la sicurezza sulle strade, allora non si comprende perché ciò che è pericoloso per un veicolo italiano non lo sia anche per uno straniero. Ed è per questo motivo che ANCMA (Associazione Nazionale Cicli Motocicli Accessori) e FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) si sono attivamente impegnate fino ad ottenere una sospensione cautelare delle normative introdotte. Il Consiglio di Stato, a partire dal 19 gennaio 2024, ha ripristinato la libera installazione e l’utilizzo delle strutture portabiciclette come previsto precedentemente a settembre 2023.

Nonostante sia solo una sospensione cautelare, ci sono buone prospettive all’orizzonte che la faccenda sia stata solo una boutade da parte del Ministero, ora più consapevole dell’enorme disagio che si sarebbe creato.

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