di Corrado Montrasi
30 December 2022

Ciclopedonali, ciclabili e ciclovie: cosa sono e cosa possiamo e non possiamo fare.

Tante incomprensioni (e incidenti) nel rispetto della viabilità tra ciclisti e pedoni anche sui percorsi dedicati. Facciamo chiarezza a livello normativo/esplicativo tra ciclopedonali, ciclovie e ciclabili.

Ciclabile Tirrenica (condivisa)

Tanti incidenti a carico dei ciclisti sulle strade. Gran parte, i più gravi, sono su strade provinciali dove vi è “convivenza” tra mezzi a due ruote, motorizzati e non, e mezzi a quattro ruote per cui la sicurezza dei ciclisti è minima. Però tanti incidenti e molte incomprensioni, tra ciclisti e pedoni/podisti, avvengono anche su “percorsi dedicati” cioè su ciclopedonali, su ciclabili e su ciclovie. Forse val la pena fare chiarezza sulle differenze tra questi tre percorsi, ma anche sulle modalità di fruizione da parte dei ciclisti.

Prima di tutto, cos’è un percorso ciclopedonale?

Per percorso ciclopedonale si intende un itinerario pedonale in cui è consentito il passaggio delle biciclette. In pratica una pista ciclopedonale è un luogo che nasce per i pedoni in cui però è consentito il transito delle biciclette. Attenzione: il ciclista è subordinato al diritto del pedone quindi potrebbe essere costretto a scendere dal mezzo nel caso in cui dovesse arrecare intralcio al passaggio del pedone. Nella fattispecie “la circolazione del velocipede sarebbe oggettiva fonte di rischio per il pedone” (articolo 182 comma 4 del D.M. 30/04/1992 n°285).

I percorsi ciclopedonali possono essere realizzati anche nel caso in cui l’ampiezza della carreggiata stradale o il ridotto traffico ciclistico non consentono la realizzazione di specifiche piste ciclabili, oppure nel caso in cui i percorsi ciclopedonali diventano necessari per dare continuità alla rete degli itinerari ciclabili. Quindi un percorso ciclopedonale non è una pista riservata ,ma un percorso promiscuo e quindi “non riservato”. Sempre a riguardo delle ciclopedonali c’è da dire che se il ciclista è convinto di avere tutto il diritto di suonare per ottenere la strada libera, anche i pedoni pensano di potersi muovere affiancati occupando tutto il percorso a disposizione e anche qui non è un comportamento congruo (pista promiscua). Le nuove ciclopedonali (pista condivisa) dovrebbero avere delimitata la parte che spetta ai pedoni e quella ai ciclisti evitando di norma le problematiche delle piste promiscue.

Fatta questa doverosa premessa, che speriamo, possa chiarire gli obblighi dei ciclisti nei confronti dei pedoni sulle ciclopedonali e viceversa arriviamo a definire sia ciclabili che ciclovie che sono a tutti gli effetti percorsi riservati alle biciclette.

La pista ciclabile, in linea di principio rappresenta il massimo grado di protezione per il ciclista. Ovviamente il ciclista si muove più in generale in tutte le strade che gli sono consentite anche con fattori di protezione non sempre ottimali. Quindi bisogna individuare un itinerario nella quale il ciclista trova delle infrastrutture che gli rendono la percorrenza più agevole anche se non totalmente sicura. Questi itinerari sono chiamati ciclovie che in pratica sono percorsi adatti al ciclista. Riassumendo: Percorso protetto = Pista ciclabile e Itinerario per bici=ciclovia.

Inoltre per pista ciclabile si intende il tracciato che è ad uso esclusivo del ciclista e quindi il pedone non può utilizzarlo, a meno che non rappresenti l’unico tracciato sicuro per il pedone (se non esiste alcun marciapiede) oppure se il marciapiede è ostruito da un ostacolo.

Ciclovia del Sole

La ciclovia potremmo definirla un estensione a tutti gli effetti delle ciclabili.

Definite le caratteristiche e i limiti all’utilizzo dei ciclisti e dei pedoni bisogna addentrarci in elementi di tipo specifico riguardo l’utilizzo riguardante le velocità di percorrenza (per i ciclisti).

Su una strada ciclopedonale, aperta cioè non solo a bici ma anche a pedoni, il limite di velocità (bici) è fissato a 10 km/h che diventano solo 6 km/h nelle aree a esclusiva circolazione pedonale(sono le velocità massime per un velocipede, stabilite dalla circolare ministeriale del 31 marzo 1993, n.432 comma 3.7) “Nel caso in cui la circolazione ciclistica sia consentita in promiscuo con i pedoni -su strade pedonali e su marciapiedi-, i ciclisti debbono procedere ad una velocità tale da eccitare situazioni di pericolo (velocità generalmente non superiore a 10 km/h)”. C’è anche da puntualizzare che se a lato di una strada dove circolano veicoli a motore è presente una ciclabile o una ciclopedonale, il ciclista è tenuto a percorrere queste ultime e che i limiti di cui sopra, sono da intendersi “salvo diverse segnalazioni”....

Sempre l’articolo 141 del Codice della strada vieta e sanziona una velocità genericamente definita pericolosa per le persone o le cose. Quindi si sanziona il ciclista che su una ciclabile dove il limite è per esempio 50 km/h(vedi il “salve diverse indicazioni” di cui sopra) viaggia a quella velocità, ma in presenza di molti pedoni o di altri ciclisti, causando così situazioni di oggettivo pericolo e disordine.

In conclusione, anche se molti non lo fanno, è meglio studiarsi attentamente il Codice della strada, prima di mettersi in sella a una bici, in quanto le casistiche sono parecchie e l’incolumità di ciclisti e non solo deve essere assolutamente prioritaria.

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